Ecco alcune coordinate per orientarsi nel nuovo Regolamento in materia di Etichettatura ambientale.
Obbligo di chi?
Per quanto riguarda la definizione della codifica ambientale del materiale di cui è realizzato l’imballaggio, l’obbligo – ai sensi della Decisione 129/97/CE - ricade sul produttore dell’imballaggio stesso.
In riferimento all’apposizione delle informazioni sull’imballaggio, invece è prevista una responsabilità condivisa tra produttore dell’imballaggio e il suo utilizzatore. Su questo punto specifico, pertanto, vanno definiti in termini commerciali/contrattuali, come gestire l’onere, onde evitare fastidiose inadempienze.
Canale commerciale/industriale e domestico: quali differenze?
Per i prodotti destinati al canale commerciale e industriale, è sufficiente indicare la codifica, mentre per il circuito domestico è obbligatoria l’indicazione per la raccolta differenziata. Nei casi di imballaggi che prevedono più materiali, l’indicazione al consumatore potrebbe non essere semplice e potrebbe richiedere una valutazione più attenta rispetto agli imballaggi monomateriale.
Come etichettare?
La forma grafica con cui vengono comunicate le informazioni è sostanzialmente libera, è necessario però prestare attenzione ad alcune normative volontarie: ad esempio il Ciclo di Mobius che attesta la riciclabilità dell’imballaggio è previsto quando siano rispettate le indicazioni della norma UNI EN ISO 14021 e della UNI EN ISO 13430:2005.
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