Il recepimento del Pacchetto Europeo sull’Economia Circolare in Italia ha portato tante novità, ma anche tanti dubbi. In particolare, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 116/20202 alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 possono essere aperte a diverse interpretazioni. Ma ora il ministero della Transizione Ecologica fa chiarezza con un’apposita circolare. Ecco cosa dice.
La circolare, un documento di quasi 20 pagine, prende in esame le problematiche sottoposte al ministero per quanto riguarda, tra gli altri, i seguenti articoli:
- 183: Definizioni
- 185-bis: Deposito temporaneo prima della raccolta
- 190: Registro cronologico di carico e scarico
- 193: Trasporto dei rifiuti
- 258: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
Quella che segue è una selezione di alcuni dei punti principali della circolare. Per approfondire, consigliamo di scaricare e consultare il documento del ministero della Transizione Ecologica.
183: Definizioni
Cosa deve essere chiarito:
In ordine alla nuova definizione di “rifiuti urbani” introdotta all’art. 183, comma 1, lettera b-ter), sono stati posti diversi quesiti finalizzati a chiarire la portata applicativa delle nuove previsioni.
La risposta del MITE:
Il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati rifiuti urbani, non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti nell’ambito del circuito pubblico, lasciando agli Stati Membri la scelta delle modalità di gestione di tale tipologia di rifiuti.
La ratio è stata quella di consentire che l’attuale ripartizione tra operatori pubblici e privati nella gestione dei rifiuti domestici e di quelli provenienti dalle utenze non domestiche rimanesse inalterata.
Si è voluto, quindi, dare la possibilità alle utenze non domestiche di continuare ad avvalersi di altro gestore rispetto a quello del servizio pubblico per i servizi di raccolta e recupero dei rifiuti simili ai domestici.
La nuova disposizione consente di assicurare, per le utenze non domestiche, la possibilità di fruire di gestori diversi da quello pubblico per la raccolta e recupero dei propri rifiuti urbani, che, in ogni caso, devono essere computati da parte dei comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all’art. 205 del TUA.
185-bis: Deposito temporaneo prima della raccolta
Cosa deve essere chiarito:
- È necessario che per il trasporto dal reale luogo di produzione al punto vendita o all’area di pertinenza del punto vendita avvenga con il formulario di identificazione di cui all’articolo 193 del codice ambientale?
- È necessaria la compilazione – presso il locale del punto vendita o la pertinenza del punto vendita – del registro di carico e scarico?
- È necessaria l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 5?
La risposta del MITE:
L’articolo 185-bis, comma 1, del codice ambientale dispone che:
“Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
- esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
- per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti”.
La nozione di “deposito preliminare alla raccolta” è riferita alla nozione di deposito temporaneo prima della raccolta: il conferimento di rifiuti presso i depositi allestiti dai distributori o dai punti vendita potrebbe essere effettuato sia da soggetti privati che da imprese al fine di semplificare ed incentivare il conferimento di alcune tipologie di rifiuto.
In tale contesto, in assenza di specifiche disposizioni di deroga, devono essere rispettate le ordinarie regole in materia di tracciabilità dei rifiuti, pertanto, il trasporto effettuato da imprese o enti, obbligati alla tenuta del formulario o all’iscrizione all’Albo, deve essere svolto nel rispetto delle relative regole.
Ugualmente, nei casi previsti dall’articolo 190 del codice ambientale, dovrà essere compilato il registro di carico e scarico dei rifiuti.
190: Registro cronologico di carico e scarico
Cosa deve essere chiarito:
A - L’indicazione delle informazioni aggiuntive è già vigente o decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di definizione dei nuovi modelli di registro cronologico e, eventualmente, con quali modalità deve essere effettuata tale registrazione?
B - Quali sono le tempistiche di annotazione previste per la categoria dei nuovi produttori?
C - Quali sono i documenti contabili, con analoghe funzioni, necessari per beneficiare della facoltà riconosciuta ai sensi del citato articolo 190, comma 4? È possibile continuare ad utilizzare le evidenze documentali ritenute valide ai sensi della previgente disciplina contenuta all’articolo 190, comma 8 del Dlgs 152/2006.
La risposta del MITE:
A -Le nuove informazioni devono essere fornite solo a seguito della revisione del nuovo modello di riferimento, essendo espressamente previsto che, nelle more, sia utilizzabile il modello vigente di cui al decreto ministeriale n.148 del 1998.
B - La norma non contempla espressamente la categoria dei “nuovi produttori” di rifiuti. In assenza di una espressa previsione normativa, si ritiene applicabile, per analogia, la tempistica di annotazione prevista dall’articolo 190, comma 3, lettera a), del codice ambientale per i produttori iniziali di rifiuti
C - La formulazione letterale della nuova norma sembrerebbe non contemplare tra le annotazioni ammesse, quelle derivanti da evidenze documentali funzionali e connesse ad oneri amministrativi, contabili ed ambientali, utilizzate nell’ambito delle attività previste nel citato articolo. Al riguardo, considerata che la ratio della nuova formulazione normativa è analoga alla precedente e comunque orientata verso criteri di semplificazione, al fine di non gravare i soggetti destinatari della norma in oggetto di inutili duplicazioni di oneri, si ritiene che, con riferimento alla documentazione funzionale alla fruizione della semplificazione, tale nuova previsione possa essere intesa come coincidente con la previgente, pur valutando opportuna, per maggiore chiarezza, una eventuale specifico disposizione integrativa. Tale interpretazione, d’altra parte, appare ammissibile anche in considerazione dell’assenza di impatti negativi rispetto alla tutela ambientale ed alla garanzia della completa tracciabilità dei rifiuti.
190: Trasporto dei rifiuti
Cosa deve essere chiarito:
A - Ai fini dell’esonero della responsabilità per il produttore che riceve, via PEC, la quarta copia del formulario, è indispensabile la (successiva) trasmissione dell’originale cartaceo?
B - Una posta elettronica non certificata è sufficiente ai fini dell’esonero delle responsabilità?
C - A quali obblighi deve sottostare il Produttore dei rifiuti in merito alla gestione della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti, inoltrata via PEC?
D - È obbligatorio che la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti sia firmato digitalmente?
La risposta del MITE:
A - La disposizione consente l’invio della quarta copia del formulario per mezzo PEC, chiaramente come alternativa all’invio del documento cartaceo per posta ordinaria.
B - L’espressa previsione che l’invio sia effettuato a mezzo PEC non consente di considerare equivalente un invio mediante posta elettronica non certificata.
C - Il documento che viene trasmesso deve essere una copia del documento originario cartaceo ottenuta attraverso un qualsiasi processo di duplicazione. Non è previsto dalla norma che sia una copia autenticata. Viene inoltre richiesto che, in caso di invio a mezzo PEC, il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale oppure provveda al successivo invio postale. Non vi è un obbligo di trasmissione da parte del trasportatore, ma l’invio dell’originale è opzionale. A questo proposito, ma solo per migliore certezza nei rapporti, potrebbe essere opportuno che nel corpo della PEC il trasmittente dichiari espressamente l’impegno a conservare l’originale o ad inviarlo entro un determinato termine.
D - In ogni caso, sia le copie trasmesse via PEC che gli originali devono essere conservate tre anni.
258: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
Cosa deve essere chiarito:
Quali dati contenuti nella documentazione in materia di rifiuti (MUD, formulari e registri di carico e scarico) possono dirsi “rilevanti ai fini della tracciabilità” e quali no? In che cosa consistono le “violazioni formali”?
La risposta del MITE:
L’articolo 258, comma 13, esclude dall’applicazione delle sanzioni i casi di trasmissione o annotazione di dati incompleti o inesatti a condizione che i dati siano irrilevanti ai fini della tracciabilità. La stessa norma esclude dall’applicazione della sanzione gli errori materiali e le violazioni formali. In tale prospettiva, non sono indicate nella norma le specifiche informazioni o violazioni rilevanti al fine di procedere all’applicazione della sanzione, in considerazione della necessità di poter valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle circostanze concrete.